Per legge "spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto" (art. 47 della legge notarile).
Il notaio deve indagare la volontà delle parti in modo approfondito e completo, mediante domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della volontà prospettatagli (cod. deontologico appr. Dal Cons. Naz. Not. Il 24.2.1994).
Il notaio può avvalersi di collaboratori nei rapporti con le parti e risponde dell'operato dei suoi collaboratori, che operano comunque sotto la sua direzione. In ogni caso il notaio non può delegare ad altri l'indagine della volontà delle parti, che hanno diritto di manifestarla sempre a lui personalmente.
Anche quando l'atto è redatto in conformità a una bozza predisposta dalle parti o da una di esse (es. contratto di mutuo bancario) o da altri (es. procura predisposta da un'agenzia di pratiche automobilistiche), il notaio deve spiegare alle parti il contenuto e gli effetti giuridici dell'atto e accertare che essi corrispondano alla volontà di tutte le parti.
Se il cliente lo richieda, il notaio deve specificare analiticamente nella parcella le spese (imposte, tasse ecc.) e i corrispettivi (onorari, compensi ecc.) dovuti per l'atto notarile.
Per l'attività di consulenza e per le altre prestazioni professionali non strettamente connesse all'atto notarile, il notaio ha diritto a un compenso che può concordare con il cliente o determinare secondo i criteri di massima stabiliti dal consiglio notarile, anche sulla base delle tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
tratto da www.notariato.it
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